- Inquadramento delle caratteristiche dell’impresa
- Inquadramento delle caratteristiche dei lavoratori e dei responsabili dell’impresa
Quindi nell’approcciarsi all’ iscrizione alla categoria 10 i principali argomenti da affrontare sono :
- essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato
- non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici
- non avere riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
- condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme
- condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
- che non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli art.
- non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per
Fig. 1
la disponibilità di idonee attrezzature.
Le attrezzature minime devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresa. Si intendono nella “piena ed esclusiva disponibilità” dell’impresa le attrezzature:
- di proprietà;
- in usufrutto;
- acquistate con patto di riservato dominio;
- prese in leasing.
Oltretutto, l’ANGA definisce in maniera univoca la tipologia minima di attrezzature necessarie per poter iscrivere l’Azienda (deve essere presente almeno una attrezzatura per ognuna di quelle elencate), nonché
il loro “controvalore” minimo, in funzione della categoria 10A e/o della 10B alla quale ci si voglia iscrivere (v. Fig. 2, che illustra un riepilogo di quanto trattasi).
Il tutto deve essere poi comunque oggetto di specifiche dichiarazioni sostitutive di atto notorio controfirmate sia dal Legale Rappresentante dell’Azienda che dal Responsabile Tecnico della stessa:
Fig. 2
capacità finanziaria richiesta dall’impresa per ottenere l’autorizzazione:
Occorre inoltre dimostrare di avere una “capacità finanziaria” secondo i parametri visualizzati in figura3.
Fig. 3.
a) tramite affidamento bancario, rilasciato esclusivamente da istituti bancari;
b) con copie delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali, ecc…) degli ultimi due esercizi chiusi, corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all’originale, resa dal legale rappresentante dell’impresa.
Una volta presentata l’istanza, oggi esclusivamente tramite il portale on line dell’Albo, da parte dell’Azienda stessa (dalla propria “pagina dedicata” presente su detto portale) oppure avvalendosi di “Consulenti” preventivamente qualificati, dall’Azienda, ad operare sul portale stesso, al termine dell’iter burocratico previsto, il provvedimento d’iscrizione è comunque vincolato alla presentazione di specifica polizza fideiussoria.
In tal senso:
- deve essere utilizzato un modello codificato dall’Albo stesso; deve essere rilasciata a istituti bancari o società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982;
- deve essere garantita, a favore del Ministero dell’Ambiente, la somma prescritta in funzione della categoria d’iscrizione, secondo lo schema visualizzato in Fig. 4;
Fig. 4.
deve “coprire” i cinque anni di durata dell’iscrizione all’Albo nonché i due anni successivi alla data di scadenza della stessa.
E’ altresì importante evidenziare, infine, che il possesso del Provvedimento d’Iscrizione alla cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito fondamentale ma non unico: l’Azienda che intende operare realmente nella bonifica di materiali contenenti amianto deve necessariamente essere dotata di Personale, in numero idoneo, in possesso:
- del “patentino” quale “Coordinatore opere di bonifica amianto”
(nella misura di almeno uno per squadra di lavoro), rilasciato da enti accreditati a seguito dell’avvenuto superamento di specifico corso di formazione.
Detta attestazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento;
- del “patentino” quale “Addetto alle opere di bonifica amianto” (tutti i componenti della squadra di lavoro debbono possederlo), rilasciato da enti accreditati a seguito dell’avvenuto superamento di specifico corso di formazione.
Anche questa attestazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento.
Fabrizio Protti e Francesco Fasci
Responsabile Amianto impegnato nella gestione del rischio per conto di Amministrazione Pubbliche e Società di Capitale