LE CARATTERISTICHE CHE UNA IMPRESA DEVE POSSEDERE PER OPERARE NELLA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
 
Per la collana “LE GUIDE” dello Sportello Amianto Nazionale, pubblichiamo questo secondo
contributo che consiste in una Micro guida introduttiva alla corretta applicazione della norma
vigente in merito alle caratteristiche di legge che una impresa deve possedere per operare nel
settore della bonifica di Manufatti Contenenti Amianto.
  • Inquadramento delle caratteristiche dell’impresa
  • Inquadramento delle caratteristiche dei lavoratori e dei responsabili dell’impresa
 
Un piccolo contributo alla corretta gestione del rischio amianto nato con l’ intento di agevolare
sia la Pubblica Amministrazione che i privati nella corretta scelta degli operatori “Imprese” da
impegnare per l’esecuzione di lavori di bonifica dell’ Amianto, scritto dagli esperti dello Sportello
Amianto Nazionale, da Fabrizio Protti e dall’Ing. Francesco Fascì Responsabile Amianto
impegnato nella gestione del rischio per conto di Amministrazioni Pubbliche e Società di Capitale.
Pensare a gestire il rischio amianto è una delle basi dell’attività dello Sportello Amianto Nazionale che si pone al
fianco delle amministrazioni virtuose, delle imprese e dei cittadini per renderle ancor più efficaci nel porre in atto
tutte quelle azioni di vigilanza e gestione , necessarie laddove Vi sia la presenza di amianto.
 
Non allarmismo, ma buona gestione per il rispetto e della tutela della salute, necessaria per colui che spesso
viene definito “Killer silenzioso”, “da chi vuole fare breccia nell’opinione pubblica amplificato oltremodo dalla
cronaca giudiziaria, anche recente e spesso da pratiche sia pubbliche che private che tendono a sottovalutare il
problema e a non adempiere a normative che ci sono e che se correttamente applicate nel settore sia pubblico che
privato, contribuirebbero a rendere agevole un percorso di monitoraggio del rischio e tutela della salute e perciò lo
Sportello Amianto Nazionale impegna risorse e competenze al fianco di chi decide di agire nella legge per il bene
comune.
 
In effetti l’amianto è stato largamente utilizzato e consigliato dallo stesso Stato come materiale necessario in
edilizia per incrementare la resistenza al fuoco degli edifici (Circ.Min. Interno 14/09/1961, n. 91) e dopo che ne sono
stati ufficialmente sdoganati i suoi poteri : ”Eterno, Leggero, Isolante, Ignifugo” , ad oltre 50’anni dalla sua messa in
produzione e commercio ci si è rassegnati all’evidenza della sua pericolosità già ben nota dagli inizi del 900.
 
Perciò a quasi 30’anni da quando il suo utilizzo è stato definitivamente bandito, è comunque innegabile che
siamo ancora “circondati” da prodotti che hanno questo minerale, in svariate percentuali, nella loro composizione
e costituzione e che ogni giorno che passa hanno un giorno in più , invecchiando e degradandosi contro tutti noi che
nulla possiamo contro il tempo inclemente.
 
Spesso lo Sportello Amianto Nazionale ha affrontato il ”perché” l’esposizione a materiali contenenti amianto
possa comportare gravi rischi alla salute de cittadini abbiamo affrontato dove solitamente i materiali contenenti
amianto sono presenti nelle abitazioni e nei plessi industriali, abbiamo approfondito di come è possibile capire se lo
stato di degrado più essere talmente compromesso da pregiudicare lo stato di conservazione e quindi avviare un
processo potenzialmente pericoloso per la salute pubblica e abbiamo più volte condiviso come al sia possibile
“liberarsene” per evitare di incorrere in alcuni rischi che potrebbero pregiudicare la nostra salute.
Altrettanto importante è approfondire la conoscenza sul “chi” possa legittimamente attuare interventi di
bonifica da amianto e perciò riteniamo opportuno pubblicare questo contributo tecnico di Fabrizio Protti e dell’Ing.
Francesco Fascì esperti dello Sportello Amianto Nazionale
 
A conferma della delicatezza dell’argomento trattato, vi è da premettere che le imprese non possono intervenire
tout court! Vi è un preciso adempimento normativo, da rispettare: l’Azienda interessata ad operare in questo settore
deve necessariamente prima essere iscritta l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla categoria 10, ai sensi di quanto previsto dal
Decreto Ministeriale del 03/06/2014 n° 120 (che dettaglia i principi di funzionamento dell’Albo
stesso ed i principali requisiti a cui debbono sottostare l’Aziende interessate, nel dettaglio poi provvedere l’Albo
stesso con specifiche Delibere e Circolari a regolamentare le modalità attuative).
 
Il primo “nodo” da sciogliere è la “natura” dei MCA sui quali si vuole operare. Le attività di cui alla categoria
10 infatti, sono ripartite in due direttrici ben distinte:
 
la categoria 10A, con la quale è possibile svolgere attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata
solamente sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
(in pratica, quindi, si può intervenire esclusivamente
se i MCA si presentano in matrice “compatta”);
la cat. 10B, la quale “abilita” ad eseguire attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui
seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione,
apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto
(quindi, sostanzialmente sia che si presenti in matrice “compatta” che “friabile”).
Ognuna delle categorie è, a sua volta, suddivisa in “classi”, dalla “A” (la più alta) alla “E” la (più bassa), in funzione del controvalore delle opere cantierabili, secondo l’allegato schema: 
A oltre 9.000.000 ;
B fino a 9.000.000;
C fino a 2.500.000;
D fino a 1.000.000;
E fino a 200.000.

Quindi nell’approcciarsi all’ iscrizione alla categoria 10 i principali argomenti da affrontare sono :

il possesso dei “requisiti soggettivi”, da parte del Legale Rappresentante dell’Azienda e da parte del
Responsabile Tecnico della stessa.
 
Nello specifico, occorre:
 
  • essere cittadini italiani o cittadini di Stati membri della Unione europea o cittadini di un altro Stato
residenti in Italia, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • non essere in stato di interdizione o inabilitazione ovvero o di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • non avere riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia
stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
  • condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme
a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
  • condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno dieci anni dalla data del passaggio
in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del Codice penale, oppure sia
stata ottenuta la riabilitazione;
  • che non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli art.
67 del D. Lgs. 159/2011);
  • non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste per
l’iscrizione all’Albo.
Il Responsabile Tecnico dell’Impresa
Trattasi di un Professionista (che può essere anche “esterno” all’Azienda), che abbia però i requisiti richiesti
dalla vigente normativa di settore (v. Fig. 1).
 
Con riferimento ai contenuti di detta tabella, va specificato che ai sensi della Deliberazione dell’Albo nazionale
Gestori Ambientali del
30/05/2017, il Responsabile Tecnico che ricopriva tale ruolo alla data di entrata in
vigore della stessa può continuare a ricoprire tale ruolo (o assumere altri incarichi, per imprese però afferenti alla stessa classe e/o inferiore a quella per la quale si era già “RT” ala data di entrata in vigore della stessa), comunque fino al 15/10/2022. A far data dal 16 ottobre 2022 occorre aver superato con profitto la “Verifica [V]” di cui al art. 13, comma 1, del DM 120/2014.

Fig. 1

la disponibilità di idonee attrezzature.

Le attrezzature minime devono rientrare nella piena ed esclusiva disponibilità dell’impresaSi intendono nella “piena ed esclusiva disponibilità” dell’impresa le attrezzature:

  • di proprietà;
  • in usufrutto;
  • acquistate con patto di riservato dominio;
  • prese in leasing.

 

Oltretutto, l’ANGA definisce in maniera univoca la tipologia minima di attrezzature necessarie per poter iscrivere l’Azienda (deve essere presente almeno una attrezzatura per ognuna di quelle elencate), nonché

il loro  “controvalore” minimo, in funzione della categoria 10A e/o della 10B alla quale ci si voglia iscrivere (v. Fig. 2, che illustra un riepilogo di quanto trattasi).

Il  tutto  deve  essere  poi  comunque  oggetto  di specifiche  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  notorio controfirmate sia dal Legale Rappresentante dell’Azienda che dal Responsabile Tecnico della stessa:

Fig. 2

capacità finanziaria richiesta dall’impresa per ottenere l’autorizzazione:

Occorre inoltre dimostrare di avere una “capacità finanziaria” secondo i parametri visualizzati in figura3.

Fig. 3.

a) tramite affidamento bancario, rilasciato esclusivamente da istituti bancari;

b) con copie delle denunce IVA, dei bilanci, della dichiarazione dei redditi (volume d’affari, immobilizzazione materiali, ecc…) degli ultimi due esercizi chiusi, corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità all’originale, resa dal legale rappresentante dell’impresa.

Una volta presentata l’istanza, oggi esclusivamente tramite il portale on line dell’Albo, da parte dell’Azienda stessa (dalla  propria  “pagina  dedicata”  presente  su  detto  portale) oppure  avvalendosi  di  “Consulenti” preventivamente qualificati, dall’Azienda, ad operare sul portale stesso, al termine dell’iter burocratico previsto, il provvedimento d’iscrizione è comunque vincolato alla presentazione di specifica polizza fideiussoria

In tal senso:

  • deve essere utilizzato un modello codificato dall’Albo stesso; deve essere rilasciata a istituti bancari o società assicurative abilitate al rilascio di cauzione o autorizzate all’esercizio del ramo cauzione, in regola con quanto disposto dalla legge n. 348 del 10 giugno 1982;
  • deve essere garantita, a favore del Ministero dell’Ambiente,  la somma prescritta in funzione della categoria d’iscrizione, secondo lo schema visualizzato in Fig. 4;

Fig. 4.

deve “coprire” i cinque anni di durata dell’iscrizione all’Albo nonché i due anni successivi alla data di scadenza della stessa.

E’ altresì importante evidenziare, infine, che il possesso del Provvedimento d’Iscrizione alla cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito fondamentale ma non unico: l’Azienda che intende operare realmente nella bonifica di materiali contenenti amianto deve necessariamente essere dotata di Personale, in numero idoneo, in possesso

  • del “patentino” quale “Coordinatore opere di bonifica amianto”

(nella misura di almeno uno per squadra di  lavoro), rilasciato  da  enti  accreditati  a  seguito  dell’avvenuto  superamento  di  specifico  corso di formazione.

Detta attestazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento

  • del “patentino” quale “Addetto alle opere di bonifica amianto” (tutti i componenti della squadra di lavoro debbono possederlo), rilasciato da enti accreditati a seguito dell’avvenuto superamento di specifico corso di formazione. 

Anche questa attestazione deve essere oggetto di periodico aggiornamento.

Fabrizio Protti e Francesco Fasci

Responsabile Amianto impegnato nella gestione del rischio per conto di Amministrazione Pubbliche e Società di Capitale

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